Direttive e Raccomandazioni Europee e Internazionali

Raccomandazione n. R(99) 19 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 15 settembre 1999 “Mediazione in materia penale”che promuove l’impiego della mediazione in materia penale riconoscendo, in particolare, il “legittimo interesse delle vittime a far sentire in modo più forte la loro voce nell’affrontare le conseguenze della vittimizzazione, a comunicare con l’autore di reato ed ottenere scuse e riparazioni”
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Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000/C 364/01) del 18 dicembre 2000 che all’ art. 47 riconosce come diritto fondamentale delle vittime la possibilità di accedere al sistema di giustizia per la tutela di tutti i propri diritti. In particolare, si richiama il dovere di tutelare il  rispetto della vita privata e familiare ex artt. 8 e 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
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La Dichiarazione di Vienna su Criminalità e giustizia (X Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e il trattamento dei detenuti – Vienna 10-17 aprile 2000). L’art. 28 recita “Incoraggiamo lo sviluppo di politiche di giustizia riparatrice, di procedure e di programmi rispettosi dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, dei delinquenti, delle comunità e di tutte le altre parti”.
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La  Risoluzione sui principi base sull’uso dei programmi di giustizia riparativa in materia criminale (Economic and Social Council delle Nazioni Unite no. 2000/14 del 27.VII.2000) che, richiamando i contenuti delle precedenti risoluzioni nonché la Dichiarazione di Vienna, individua nel suo allegato uno schema preliminare di dichiarazione dei principi base per l’uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito criminale.
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La Risoluzione sulla Dichiarazione di Vienna su Criminalità e giustizia: nuove sfide nel XXI° secolo (Assemblea Generale delle Nazioni Unite – no. 55/59 del 4.XII.2000), che recepisce i contenuti della dichiarazione di Vienna con riguardo ai programmi di giustizia penale, al fine di definire principi comuni sulla materia. Si afferma altresì l’importanza dello sviluppo di forme di giustizia riparativa che tende a ridurre la criminalità e promuove la ricomposizione delle vittime, dei rei e delle comunità.  La risoluzione fa propri gli obiettivi definiti dagli artt. 27 e 28 della Dichiarazione di Vienna in ordine allo sviluppo di piani d’azione in supporto delle vittime, nonché forme di mediazione e di  giustizia riparativa, stabilendo come data di scadenza per gli Stati membri il 2002.
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La Risoluzione sui Principi base circa l’applicazione di programmi di giustizia riparativa nell’ambito penale (Economic and Social Council delle Nazioni Unite no. 15/2002), che nel prendere atto del lavoro svolto dalla Gruppo di esperti sulla giustizia riparativa, incoraggia gli Stati membri a sviluppare programmi in tal senso. La giustizia riparativa va comunque considerata come una misura dinamica di contrasto alla criminalità, che rispetta la dignità di ciascuno e l’’eguaglianza di tutti, favorisce la comprensione e contribuisce all’armonia sociale  essendo tesa alla “guarigione” delle vittime, dei rei e delle comunità.
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La Risoluzione n. 2 “La missione sociale del sistema di giustizia penale – Giustizia riparativa” (26° Conferenza dei Ministri della Giustizia Europei (Helsinki 7-8 aprile 2005) che “…tenendo presente che lo scopo della giustizia riparativa consiste anche nel diminuire il numero di procedimenti davanti ai Tribunali penali, e che i sistemi alternativi non giudiziari di giustizia riparativa dovrebbero essere creati, per quanto possibile, nell’ambito del contesto nazionale,…” invita il Comitato dei Ministri a sostenere e sviluppare programmi di cooperazione che possano promuovere una diffusa applicazione della giustizia riparativa, nei rispettivi sistemi di giustizia penale.

Raccomandazione n. R(2010) 1 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle “Regole del Consiglio d’Europa in materia di probation” che tra i principi fondamentali ai punti 2 e 3 recita: I servizi di probation sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali degli autori di reato. In tutti i loro interventi, essi tengono debitamente conto della dignità, della salute, della sicurezza e del benessere dei delinquenti. In tutti i casi in cui i servizi di probation trattano questioni relative alle vittime di reati, essi sono tenuti a rispettare i diritti ed i bisogni di queste ultime.
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La Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce “Norme minime in materia di assistenza, tutela e protezione delle vittime di reato”,che nell’affermare che il reato non è solo la rottura di una norma ma anche la lesione dei diritti individuali delle vittime, e nel considerare (cons. 46) che  i servizi di giustizia riparativa possono essere di grande beneficio per le vittime, richiamano l’importanza di fornire informazioni e consigli con modalità quanto più possibile diversificate e in modo da assicurarne la comprensione da parte della vittima. L’art. 4 punto 1 recita “Gli Stati membri provvedono acché alla vittima siano offerte, affinché possa accedere ai diritti previsti dalla direttiva medesima, tutte le necessarie informazioni tra cui , alla lett j notizie sui servizi di giustizia riparativa richiamati dopo dall’art. 12  che definisce i percorsi di giustizia riparativa che vengono dunque intesi quale forma di accesso e realizzazione della giustizia.
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Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale cm/rec (2018)8 del 3 ottobre 2018 nel riconoscere il legittimo interesse delle vittime ad avere più voce in merito alle misure opportune da adottare in risposta alla loro vittimizzazione,  a comunicare con l’autore dell’illecito e a ottenere riparazione e soddisfazione, al par. III punto18 afferma che “La giustizia riparativa dovrebbe essere un servizio generalmente disponibile” e che per nessuna considerazione può essere preclusa alle vittime e agli autori dell’illecito.
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Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio (Bruxelles, 11.5.2020 Com(2020) 188 Final ) sull’attuazione della Direttiva 2012/29/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012. La relazione richiama quanto afferma la direttiva all’ art. 12 “Giustizia riparativa” laddove invita gli Stati membri  nell’attivare servizi di giustizia riparativa, di mettere in atto le garanzie necessarie a proteggere le vittime da un’ulteriore vittimizzazione. In particolare, al punto 3.5 al capoverso 3 recita la relazione recita: “Un gran numero degli Stati membri interessati non è riuscito a recepire completamente una o più delle condizioni minime per la giustizia riparativa di cui all’articolo 12, paragrafo 1. Tra gli esempi di recepimento incompleto o errato figurano l’assenza dell’obbligo di ottenere il consenso “informato” della vittima a partecipare al procedimento oppure l’assenza di una garanzia per cui le vittime vengono informate del potenziale esito del procedimento. Per quanto riguarda la facilitazione del rinvio dei casi ai servizi di giustizia riparativa (articolo 12, paragrafo 2), alcuni Stati membri sono risultati sprovvisti di misure specifiche in atto.
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Dichiarazione dei Ministri della Giustizia degli Stati Membri del Consiglio d’Europa sul ruolo della Giustizia Riparativa in materia penale, in occasione della conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa “Criminalità e Giustizia penale – il ruolo della giustizia riparativa in Europa” – (13 e 14 dicembre 2021, Venezia, Italia), che rilancia l’importanza della Giustizia riparativa e invita gli Stati membri a elaborare piani d’azione o politiche nazionali, per attuare la Raccomandazione CM/Rec (2018)8.
Conferenza ministri Giustizia Consiglio d’Europa: intervento Ministra della Giustizia – Marta Cartabia (video)
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